STATUTO

STATUTO

ACCORDO DI RETE

Rete degli Istituti Agrari e Forestali del Triveneto

Scuole superiori di agricoltura del Veneto – Friuli Venezia Giulia- Trentino

Art. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 275/99 (regolamento dell'autonomia scolastica) art:7, art. 4.4, art. 6.1, art. 6.3; Dgr 3211 del 23.10.2003.

Art. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DELLA RETE

    • Creare un unione stabile tra diverse scuole per rappresentare le esigenze delle stesse presso Ministero, Regione, enti locali, Organismi legati all'agricoltura.

    • Promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico

    • Favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali

    • Creare un marchio unico delle produzioni agrarie ed impegnarsi per la presentazione comune delle scuole della rete alle manifestazioni pubbliche

    • Proporre momenti di incontro per studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.)

    • Progettare e realizzare , con modalità da decidere volta per volta:

    • attività didattiche

    • ricerca e sperimentazione

    • amministrazione e contabilità

    • acquisto di beni e servizi

    • organizzazione

    • altre attività coerenti con le finalità istituzionali

    • ogni attività strumentale alle precedenti

    • Costituire centri di coordinamento per l'organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del settore

    • Proporre collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le Università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell'agricoltura , ambiente, formazione professionale

    • Scambiare esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati

    • Costituire un archivio telematico delle esperienze in atto

Art. 3 TIPO DI RETE; MODALITA' DI ADESIONE; DURATA DELL'ACCORDO

Possono far parte della rete tutti gli Istituti di indirizzo agrario (tecnico o professionale) del Veneto, Friuli e Trentino. La delibera di adesione di ciascun Istituto è approvata dal Consiglio d'Istituto. L'accordo di rete ha durata illimitata e può essere sciolto per decisione a maggioranza qualificata (2/3) della assemblea dei soci aderenti.

Art. 4 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a:

a) promuovere la crescita, il prestigio e il successo della Rete senza mettere in atto alcuna iniziativa in contrasto con le finalità di collaborazione e intesa tra i diversi Istituti;

b) approvare il presente Statuto;

c) dare attuazione nei propri Istituti alle attività deliberate dal Consiglio direttivo;

d) programmare annualmente attività che favoriscano le iniziative promosse dal Consiglio direttivo;

e) versare le quote annuali di adesione previste annualmente dal Consiglio direttivo.

Art. 5 - DENOMINAZIONE E LOGO

La rete delle scuole sarà denominata

Rete degli Istituti Agrari e Forestali del Triveneto – Scuole superiori di agricoltura del Veneto – Friuli – Trentino.

Viene confermato il logo già preesistente per la Rete degli Istituti agrari del Veneto.

Art. 6 - FONTI DI FINANZIAMENTO

    • Contributo delle singole scuole (da definire annualmente dal CDR)

    • Contributo della Direzione scolastica regionale

    • Contributo dell'amministrazione Regionale e di altri enti locali

    • Tutti gli altri contributi anche di privati disponibili per iniziative della rete.

Art. 7 – SEDE SOCIALE

Il Coordinamento ha sede presso l’istituzione scolastica ove presta servizio il Dirigente, presidente del Direttivo. Le riunioni degli organi statuari possono tenersi presso l’Istituto capofila o presso altre sedi scelte di volta in volta dal Presidente sulla base delle necessità logistiche.

Art. 8 ORGANI DELLA RETE

Consiglio Direttivo della rete (C.D.R.) formato da tutti i Dirigenti scolastici o loro delegati formali. Alle riunioni, a titolo consultivo, partecipano il Coordinatore del Comitato di Coordinamento e il D.S.G.A dell'istituto capofila rappresentato dal Presidente e i soci benemeriti.

Il C.D.R. elegge un presidente di Rete con compiti di coordinamento e di rappresentanza legale di tutta la Rete e due vicepresidenti, espressione degli Istituti delle Regioni non rappresentate dal Presidente.Il Presidente e i vice presidentirimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati per deliberazione del CDR.

Compiti del C.D.R. :

    • Deliberare il piano annuale delle attività e dei progetti.

    • Individuare la Istituzione scolastica a cui affidare la gestione contabile della rete.

    • Decidere in ordine all'adesione di ulteriori Istituzioni scolastiche al presente accordo o al recesso delle Istituzioni scolastiche aderenti.

    • Adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione delle deliberazioni degli organi collegiali competenti.

    • Approvare il bilancio preventivo e consuntivo di rete.

Il C.D.R. è convocato dal presidente.

E' altresì convocato da ogni altro dirigente che ne indichi espressamente il motivo.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Art.9 - PRESIDENTE

Ha la rappresentanza legale della Rete

    • Convoca e presiede il Consiglio direttivo.

    • Assegna deleghe ai componenti il Consiglio direttivo.

    • Tiene i rapporti con il Ministero e altri Enti a livello internazionale, nazionale e territoriale.

    • Rappresenta la Rete nell’Assemblea della Rete Nazionale degli Istituti agrari.

Art. 10 – VICE PRESIDENTI

    • Sostituiscono il Presidente in caso di assenza.

    • Coadiuvano il Presidente nel tenere i rapporti con i singoli soci.

    • Coadiuvano il Presidente nel tenere i rapporti conil Ministero e altri Enti, a livello internazionale, nazionale e territoriale.

    • Uno dei vice presidenti redige il verbale delle riunioni di coordinamento.

Art. 11 – SOCI BENEMERITI

Il Consiglio direttivo può conferire a personalità del mondo scolastico, accademico, professionale, economico, che abbiano promosso e realizzato significative iniziative e atti a favore della dell’istruzione agraria e di sviluppo delle scuole nel territorio, la qualifica di socio benemerito.

I soci benemeriti non possono ricoprire ruoli statutari e intervengono nella assemblea con poteri consultivi senza diritto di voto ma ad essi possono essere assegnati dal direttivo particolari incarichi per azioni di promozione e valorizzazione degli Istituti agrari.

Art. 12 – CONSIGLIO DI COORDINAMENTO REGIONALE

Il Consiglio di coordinamento regionale di Rete è formato dagli istituti delle singole Regioni aderenti alla Rete. Elegge un coordinatore che assumerà anche la carica statutaria di Vicepresidente se non eletto presidente.

Il Consiglio di Coordinamento regionale ha tra i propri compiti:

    • Attuare negli Istituti della Regione di competenza le iniziative comuni di Rete;

    • Adottare le iniziative di competenza territoriale regionali.

Per il Trentino, essendo funzionante un solo Istituto agrario, il compito del coordinamento regionale è assunto dal Dirigente dell’Istituto di S. Michele all’Adige.

Art. 13 -Comitato di Coordinamento della rete (C.C.R.)è unico per tutta la Rete ed è formato da un insegnante per Istituzione scolastica ; nelle scuole dove esiste sia la sezione tecnica che professionale i membri possono essere due.

Il C.C.R. indica al suo interno il responsabile del Coordinamento e tre delegati, ciascuno per ogni regione che affiancano il Coordinatoredi Rete.

Compiti del C.C.R:

    • Prepara e progetta il piano annuale delle attività e dei progetti da sottoporre all’approvazione del consiglio Direttivo.

    • Cura la progettazione esecutiva, l’organizzazione delle attività e dei progetti previsti nel piano annuale, individuando i gruppi di lavoro;

    • Verifica lo svolgimento delle attività secondo il piano annuale e cura il monitoraggio delle attività.

Il responsabile del C.C.R. convoca e presiede le riunioni, prepara i lavori, cura la diffusione delle informazioni tra i soggetti facente parte della rete.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti

Gruppi di lavoro della rete

I gruppi di lavoro sono costituiti in funzione delle attività da svolgere secondo il piano annuale.

Essi sono composti da personale appartenente agli Istituti aderenti.

I gruppi di lavoro, su incarico del C.C.R., attuano la progettazione esecutiva e realizzano le attività ed i progetti previsti dal piano annuale.

Art. 14- COORDINAMENTO DEI DIRETTORE DEI SERVIZI

Il Coordinamento dei DSGA ha il compito di programmare e monitorare la gestione amministrativa delle diverse iniziative di rete e promuove incontri di formazione e confronto con tutti i DSGA delle scuoleagrarie.

E’presieduto e convocato, in accordo con il Presidente della rete, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della scuola capofila.

Art. 15 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Viene costituito il Comitato Tecnico scientifico di Rete con specifiche articolazioni regionali e territoriali.

L’individuazione della natura e scopi, composizione, nomina, durata, competenze, finalità, programma,organi, organizzazione e funzionamento e articolazioni territoriali del Comitato Tecnico Scientifico verranno demandati ad una apposita commissione designata dal Consiglio direttivo.

Art. 16 - GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Nei progetti e nelle attività previste dovranno essere individuate le risorse finanziariee la ripartizione delle stese tra le Istituzioni scolastiche coinvolte , specificando l’Istituzione scolasticaincaricata della gestione amministrativo- contabile.

L’Istituzione così incaricata acquisirà al proprio bilancio il finanziamento destinato all’attuazione del progetto , quale entrata finalizzata allo stesso.

La gestione amministrativo-contabile avverrà nelle forme e con le modalità previste dall’art.8 DPR. 20 aprile 1994, n. 367 e del decreto interministeriale n.44 del 1/02/2001.

L’istituzione scolastica incaricata porrà in essere, attraverso i propri uffici, tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti di scelta del contraente.

Il Presidente della Rete ed il DSGA della scuola capofila predispongono il bilancio preventivo e consuntivo della rete.

Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità previste dal CDR. Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale per il generale funzionamento amministrativo della Rete da parte della Istituzione scolastica a ciò incaricata, che è tenuta a rendicontazione annuale.

Art. 17 – UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EATA E DI RISORSE COMUNI

Tutti i progetti di Rete, nella individuazione delle risorse professionali interne, specificano la distribuzione delle attività tecnico-professionale tra il personale docente delle istituzioni coinvolte. Lo stesso avviene per eventuali risorse strumentali impiegate per l’attuazione dei progetti di Rete.

Laddove la contrattazione collettiva lo preveda e nel rispetto dei limiti di tali previsioni, i progetti di Rete possono prevedere lo scambio di docenti e personale ATA tra le Reti coinvolte, lo scambio ha durata limitata alla realizzazione del progetto e può avvenire solo con il consenso del personale interessato.

Art. 18 - MODALITÀ DI ADESIONE

La richiesta di adesione alla Rete va proposta con dichiarazione del Dirigente scolastico e trasmessa al al Presidente della Rete, previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto. L’adesione ha effetto dalla formale accettazione della adesione da parte del CDR e dalla sottoscrizione dell’accordo di Rete da parte della Istituzione scolastica richiedente.

Art. 19 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E MODALITÀ DI RECESSO

La perdita della qualità di socio avviene:

    • Per recesso della Rete aderente.

    • Per perdita dei requisiti per decadenza da socio.

    • Per esclusione da parte dell’Assemblea per interessi contrari e incompatibili con lo Statuto.

    • Per mancato versamento della quota di adesione.

La perdita di qualità di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica ricoperta dal suo rappresentante.

Il Recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente scolastico, reso in forma pubblica e tramessa per raccomandata AR al Presidente della Rete, previa conforme delibera del Consiglio d’Istituto.

Se il recesso vien esercitato allorché le attività progettate e deliberate sono ancora in atto, sarà efficace sola al completamento delle attività in corso.

Art- 20 –CONTROVERSIE E RISERVE

In caso di controversie tra Soci e organi statutari o tra soci, la controversia sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Consiglio direttivo su proposta dei soci con esclusione dei membri del Consiglio direttivo e dei soggetti coinvolti nella controversia.

Per controversie legali è competente il Foro in cui ha sede l’Istituto del Presidente.

Per quanto non previsto, si fa riferimento alle leggi ordinarie, al Codice Civile e alla normativa scolastica.